Descrizione
Chioggia, 2/1/2025 - Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia (VE): “La Regione del Veneto porti a termine l’iter per la MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N.18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”, modifica presentata a firma dei consiglieri regionali Dolfin e Rizzotto.
Questa la R e l a z i o n e:
La Regione del Veneto con la legge regionale 4 marzo 2010, n.18 “Norme in materia funeraria” disciplina la tutela della salute pubblica nell’ambito dei servizi e delle funzioni correlate al decesso di ogni persona, esercitando compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Tuttavia, tali disposizioni nulla prevedono circa quella che, ad oggi, è diventata per molte famiglie un’esigenza non più trascurabile e di assoluta rilevanza, ovvero la tumulazione degli animali domestici e di compagnia.
Difatti, il presente progetto di legge affronta la questione della tumulazione di animali domestici o di compagnia nello stesso loculo in cui è stato sepolto il defunto, al fine di valorizzare quel legame duraturo tra il defunto e il suo animale d’affezione, nonché di rispondere alle esigenze emotive degli stessi proprietari. Considerando che questi animali rivestono oramai un ruolo sempre più importante in ogni famiglia in cui sono presenti, diventandone a tutti gli effetti parte integrante, il decesso di un animale d’affezione può essere riconducibile alla perdita di un legame emotivamente significativo, a tal punto da portare molte
persone a desiderare di essere sepolte insieme.
Per tutti questi motivi, con l’articolo 1 del progetto di legge in esame è stato aggiunto l’articolo 34 bis alla legge regionale 4 marzo 2010, n.18, esplicitando la possibilità di provvedere alla tumulazione degli animali
d’affezione, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia. Tutto ciò nel pieno rispetto della volontà del defunto o degli eredi manifestata mediante dichiarazione scritta, e vietando al contempo di esporre fotografie ed iscrizioni attinenti l’animale d’affezione tumulato. A conclusione del progetto di legge, l’articolo 2 e l’articolo 3 dispongono rispettivamente in merito alla norma di invarianza di spesa e dell’entrata in vigore.
Testo MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N.18
“NORME IN MATERIA FUNERARIA”
Art. 1 - Inserimento dell’articolo 34 bis della legge regionale 4 marzo 2010, n.18 “Norme in materia funeraria”.
Dopo l’articolo 34 della legge regionale 4 marzo 2018, n.18 è inserito il 1. seguente:
“Art. 34 bis - Tumulazioni con animali d'affezione.
1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, nel cimitero possono, altresì, essere ricevuti e tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia gli animali di affezione, nel rispetto delle disposizioni definite dal regolamento comunale ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è vietato esporre fotografie ovvero riportare iscrizioni riguardanti l'animale d'affezione ivi tumulato".
Art. 2 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Sindaco Armelao continua “Proprio oggi ho saputo che il comune di Milano ha recepito una legge della regione Lombardia del 2022 dando così la possibilità di poter mettere nello stesso loculo del defunto anche le ceneri del proprio animale d’affezione di qualsiasi specie. Cani gatti conigli ecc, credo sia un bel segnale di civiltà verso i tanti proprietari che hanno avuto e amato animali durante la loro vita. Come sindaco di Chioggia, città che ha tantissimi amanti degli animali mi sento in dovere di sollecitare la modifica di questa legge regionale che andrebbe così a sanare questo vuoto normativo dando così successivamente la possibilità ai comuni di recepirla adottando tutte le procedure per renderla applicabile nel proprio comune. Chiedo pertanto ai due firmatari e alla Presidente della Quinta commissione consiliare del Veneto di velocizzare l’iter di approvazione dando così serenità ai tanti proprietari di animali".
Mauro Armelao
Sindaco di Chioggia