Istanza di Accertamento di Conformità Paesaggistica (art. 167, comma 4, d.lgs. N. 42/2004)
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Servizio attivo
L'accertamento di compatibilità paesaggistica è un procedimento amministrativo per verificare se l’opera realizzata in assenza o in difformità dall'autorizzazione rilasciata impatti o meno sui valori e obiettivi di tutela dei provvedimenti di vincolo.
A chi è rivolto
Ai cittadini proprietari di immobili.
Descrizione
Di norma l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
È possibile ottenere un provvedimento di sanatoria, che viene chiamato accertamento di compatibilità paesaggistica, solo nei casi elencati all’art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004, qualora il parere della Soprintendenza sia favorevole:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:
- per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
- per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
- per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.
Come fare
Compilare l'istanza online sul portale SUE di autorizzazione paesaggistica (ordinaria/semplificata) ed accertamento di compatibilità paesaggistica presso SUEP (Sportello Unico Edilizia Privata).
Gli elaborati devono essere firmati digitalmente e allegati alle istanze online
(Importante: al fine di poter trasmettere la documentazione alla Soprintendenza, il peso totale dei files non deve superare i 20 MB):
Cosa serve
Per accedere al servizio sono necessari:
- Possedere un identità digitale (SPID/CIE)
- Individuazione dell’opera e/o dell’intervento a scala territoriale (riferita all’intero Comune) ed estratto (su carta catastale/CTR/ortofoto) della zona interessata;
- documentazione fotografica dei dintorni e del fabbricato oggetto d’intervento;
- piante, prospetti e sezioni dello stato autorizzato;
- piante, prospetti e sezioni dello stato realizzato;
- tavola comparativa: piante e prospetti;
- tavola con l’abaco dei materiali;
- relazione paesaggistica (secondo il D.P.C.M. del 12 dicembre 2005).
Cosa si ottiene
L'accertamento di compatibilità paesaggistica endoprocedimentale al rilascio della sanatoria edilizia.
Tempi e scadenze
Entro 180 giorni dalla richiesta.
Quanto costa
- due marche da bollo da 16 euro (una per l'istanza e l'altra per l'atto che verrà rilasciato);
- 100 euro per diritti di segreteria (da pagare con PagoPA);
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'ufficio.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
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