SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività

  • Servizio attivo

Strumento amministrativo utilizzato per segnalare l'inizio di interventi edilizi di minore entità.


A chi è rivolto

Al legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

Descrizione

Con legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (manovra economica 2010) l'istituto della Denuncia di inizio attività (DIA) è stato sostituito dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplinata secondo la nuova formulazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

La SCIA è una pratica edilizia che consente di realizzare una serie di opere edilizie di categoria inferiore rispetto al permesso di costruire.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Comune.

Come fare

La domanda va presentata tramite lo sportello SUE del Comune.

Cosa serve

Per la presentazione della domanda occorre:

  • possedere un identità digitale (SPID/CIE);
  • modulo compilato in ogni sua parte;
  • eventuali allegati richiesti.

Cosa si ottiene

Possibilità immediata di eseguire le opere previste per cui è stata fatta la segnalazione.

Tempi e scadenze

I lavori possono iniziare dalla data di invio della comunicazione al Comune (la piattaforma online rilascia il numero di protocollo generale di presentazione).

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Edilizia - SUE.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.

Casi particolari

Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, il Comune dovrà adottare, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune stesso, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

SCIA - Segnalazione Certificata di inizio attività

Modulo unificato adottato della conferenza unificata Stato/Regioni in data 04/05/2017

Segnalazione certificata di agibilità

Modulo unificato adottato dalla conferenza unificata stato/regioni in data 04/05/2017 (dal 02/05/2016 la comunicazione deve essere presentata esclusivamente tramite portale)

SCIA in alternativa il permesso di costruire

Modulo unificato adottato dalla conferenza unificata Stato/Regioni in data 04/05/2017

SCIA / CILA / CIL - Soggetti coinvolti

Modulo da allegare alla SCIA

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 31/10/2024, ore 11:07

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