A chi è rivolto
Ai coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni.
Descrizione
Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi. Va pertanto escluso dall'accordo davanti all'ufficiale di stato civile qualunque patto costitutivo o modificativo relativo a rapporti patrimoniali, come gli accordi circa l’uso della casa coniugale, o qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.
Tuttavia è prevista la possibilità di determinare a carico del coniuge la corresponsione all’altro di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- di figli maggiorenni incapaci;
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- via pec al seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org
- via e-mail al seguente indirizzo: anagrafe@chioggia.org
- via posta ordinaria o raccomandata;
- manualmente al protocollo del Comune di Chioggia.
Come fare
L'istanza di divorzio/separazione può presentata nelle seguenti modalità:
- via e-mail: anagrafe@chioggia.org;
- via PEC: chioggia@pec.chioggia.org;
- via posta ordinaria o raccomandata;
- manualmente al protocollo del Comune di Chioggia.
Specificare se è presente l'assistenza anche da parte di un Avvocato e se straniero un Interprete
Cosa serve
Per richiedere il servizio è necessario presentare:
- modulo di domanda compilato;
- fotocopia di un documento d'identità dei firmatari.
Cosa si ottiene
Il procedimento per la separazione consensuale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento o modifica condizioni di separazione/divorzio.
Tempi e scadenze
La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art. 3 della L. n. 898/1970, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio:
Istanza per la prenotazione di appuntamento
comprensiva delle dichiarazioni previste
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile
Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento, al fine della conferma dell'accordo stipulato
da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. ATTENZIONE: Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Quanto costa
L'intera procedura ha un costo di € 16,00 (delibera della giunta municipale n. 9 del 30/01/2015), da effettuarsi con pagamento spontaneo sul sistema di pagamento PagoPa https://chioggia.comune.plugandpay.it/
CAUSALE: Diritto fisso per separazione o divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Procedure collegate all'esito
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.
Vincoli
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Condizioni di servizio
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Amministrazione
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Documenti
- Modulo scelta sala matrimonio
- Richiesta pubblicazione matrimonio
- Dichiarazione anagrafica di scioglimento della convivenza di fatto
- Dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza di fatto
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Vedi altri 6
- Richiesta di delega per celebrazione matrimonio
- Istanza correzione atto con errore materiale ( art.98, comma 1, d.p.r. 03/11/2000, n.396 )
- Domanda di trascrizione atto di matrimonio estero
- Domanda di rilascio copia integrale atto di stato civile
- Dichiarazione di scelta del regime patrimoniale
- Richiesta Pubblicazioni Matrimonio Religioso
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