Unione Civile

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In data 5/06/2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.


A chi è rivolto

A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui  in seguito ad una rettificazione di sesso,  i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni  e saranno a loro applicate  le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.

La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il propiro cognome.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano  le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

Come fare

L'istanza di unione civile può essere presentata nelle seguenti modalità:

Specificare se è presente l'assistenza anche da parte di un Avvocato e se straniero un Interprete

Cosa serve

Per richiedere il servizio è necessario presentare:

  • modulo di domanda compilato;
  • fotocopia di un documento d'identità dei firmatari.

Cosa si ottiene

Il procedimento dell'unione civile.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio

Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile

Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. ATTENZIONE: Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Procedure collegate all'esito

Unione Civile

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.

Vincoli

Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Casi particolari

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell'atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

La riconciliazione degli uniti civilmente. Impossibilità

Per le coppie dello stesso sesso che sono unite civilmente non è previsto, in caso di cessazione del vincolo, un periodo intermedio di separazione, ma ha previsto direttamente lo scioglimento dell'unione.
La separazione è stata sostituita, come abbiamo visto, da una dichiarazione che le parti, congiuntamente o singolarmente, devono rendere con la forma di atto di stato civile per dare avvio al procedimento di scioglimento, che potà iniziare solo decorso il termine di tre mesi.
Nessuna disposizione prevede una dichiaraizone di riconciliazione che annulli gli effetti della dichiarazione dell'intenzione di sciogliere l'unione civile, che neppure perde efficacia allo scadere di un termine prefissato, e non può essere fatta valere in via analogica una riconciliazione in presenza di un comportamento non equivoco, come indicato dall'art.157 del codice civile, in quanto tale strada è preclusa dall'art.1, c.20, della L. n.76/20156, che prevede la non applicabilità delle norme del codice civile se non sono richiamate espressamente dalla stessa L. n.76/2016, cos che non avviene per l'art.157.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Unione civile - dichiarazione di scelta del regime patrimoniale

Unione civile - Dichiarazione di scelta del regime patrimoniale

Unione civile - Modulo scelta sala

Unione civile - Modulo scelta sala

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 10/04/2025, ore 08:20

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